d'Orta, Antonio Maurizio (2017) Il modello giuridico dei Protection & Indemnity Clubs: profili societari e di impresa. [Tesi di dottorato]

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Tipologia del documento: Tesi di dottorato
Lingua: Italiano
Titolo: Il modello giuridico dei Protection & Indemnity Clubs: profili societari e di impresa
Autori:
AutoreEmail
d'Orta, Antonio Maurizioantoniomaurizio.dorta@unina.it
Data: 2017
Numero di pagine: 191
Istituzione: Università degli Studi di Napoli Federico II
Dipartimento: Giurisprudenza
Scuola di dottorato: Scienze giuridico-economiche
Dottorato: Diritto comune patrimoniale
Ciclo di dottorato: 28
Coordinatore del Corso di dottorato:
nomeemail
Quadri, Enrico[non definito]
Tutor:
nomeemail
Guizzi, Giuseppe[non definito]
Data: 2017
Numero di pagine: 191
Parole chiave: P&I
Settori scientifico-disciplinari del MIUR: Area 12 - Scienze giuridiche > IUS/04 - Diritto commerciale
Area 12 - Scienze giuridiche > IUS/06 - Diritto della navigazione
Depositato il: 26 Apr 2017 11:10
Ultima modifica: 14 Mar 2018 12:21
URI: http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/11512
DOI: 10.6093/UNINA/FEDOA/11512

Abstract

Il presente lavoro pone a tema profili della disciplina del fenomeno delle operazioni marittime assicurative secondo inquadramenti che rispondono a esigenze di modernità giuridica. L'obiettivo principale è caratterizzato dall'approfondimento del modello giuridico dei Protection & Indemnity Clubs il cui ruolo di protagonista nel mercato assicurativo delle coperture per sinistri derivanti da attività di navigazione emerge alla luce della direttiva 20/2009/CE, attuata in Italia con il D. Lgs. 28 giugno 2012, n.111, attestante l'obbligo assicurativo della copertura della responsabilità armatoriale. Enti operativi a base mutualistica diffusamente estesi in ragione della bontà della formula: organizzazione di armatori costruita ai fini della confezione di meccanismi diretti a garantire ristoro economico a beneficio dei members lesi nella propria sfera di interessi, in ragione di eventi perniciosi conseguenti a operazioni marittime. Si inizierà, pertanto, col vagliare le problematiche relative all’introduzione dell’obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile, ai sensi della predetta direttiva, ponendo a confronto questa con la ‘filosofia’ dei Clubs, di tal guisa, mostrando come da un originario assetto incentrato su un modello di mutualità chiuso, diretto alla tutela esclusiva degli armatori, si sia giunti alla predisposizione di modelli tesi alla tutela dei terzi danneggiati. Esito invalso che consegue all’assunto per cui può parlarsi di adeguata copertura assicurativa a condizione che restino soddisfatte le tante esigenze coinvolte nel fenomeno della responsabilità civile. Esigenze che hanno indotto a disapplicare, ricorrendo date condizioni, la regola che da sempre è stato il caposaldo dei P&I Clubs, la ‘pay to be paid rule’. L’analisi procederà lungo linee di approfondimento che aiutino a scorgere quali tipi societari, nell’ordinamento interno, siano predisposti a svolgere attività mutualistica: la disamina avrà ad oggetto analogie e differenze, tra P&I Clubs, società cooperative, società di mutua assicurazione. Un’idea sembra potersi coltivare. Altro ambito, afferente, attiene al ruolo espresso nel sistema globale dall’International Group, interlocutore privilegiato del legislatore europeo. Un ruolo monopolistico che si esplica nel controllo del tonnellaggio mondiale nella misura di circa il novanta per cento dello stesso, di tanto peso da procurare perplessità diffuse, e non peregrine, tra gli operatori di settore circa un possibile abuso di posizione dominante.Ci si chiede, ancora, nell’ipotesi in cui sul territorio nazionale un P&I Club svolga attività di natura secondaria utilizzando il tipo della company limited by guarantee, se ciò riconduca ad attività di impresa illecita stante la violazione del principio che suppone la necessità di un capitale sociale, o di un fondo di garanzia, di ammontare minimo come previsto dal codice delle assicurazioni private a garanzia degli stakeholders e degli affiliati alla compagine sociale. Altresì è da chiedersi se la regolamentazione dei P&I Clubs, che affida all’organo di gestione il potere discrezionale di decidere l’ammissione di nuovi soci, per vero potere facoltativo, risulti compatibile ai dettami della direttiva 2009/20/CE, nello specifico, all’art.4 che prevede l’obbligo di assicurazione della responsabilità armatoriale. Si comprende come questo sia ambito delicato che attenga a questioni di compatibilità di regimi giuridici incidendo sulla possibilità che l’armatore, potenziale member, soffra di preclusioni e veti operati dal Club conseguendone possibili condotte anticoncorrenziali perpetrate a suo danno dall’ente al fine di favorire un proprio armatore affiliato. Per l’ordinamento interno tali prassi configurano inottemperanza al principio generale posto all’art. 2598, co. 1, n. 3, c.c. Potrebbe scorgersi, possibile soluzione, pensare alla copertura assicurativa della responsabilità armatoriale offerta dai P&I Clubs, alla stregua di essential facility, e ottenere di neutralizzare comportamenti ostruzionistici attuabili da parte degli armatori a detrimento di concorrenti attuali o potenziali. Ci si occuperà, da ultimo, della vicenda che ha sconvolto, qualche anno or sono, il mondo dello shipping ed è il naufragio della nave Costa Concordia. Episodio che induce a riflettere sul ruolo svolto dai P&I Clubs e le positività degli assetti di protezione da questi apprestati onde garantire idonea copertura assicurativa, fronteggiare il danno patrimoniale, contrastare il fattore rischio fortemente incidente.

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