Liguori, Chiara Maria (2016) LA RICCHEZZA PROVENIENTE DALLA MONTAGNA: GESTIONE DELLA RISORSA IDRICA ED INDIVIDUAZIONE DEI PROVENTI A FAVORE DELLE COMUNITÀ LOCALI. [Tesi di dottorato]

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Tipologia del documento: Tesi di dottorato
Lingua: Italiano
Titolo: LA RICCHEZZA PROVENIENTE DALLA MONTAGNA: GESTIONE DELLA RISORSA IDRICA ED INDIVIDUAZIONE DEI PROVENTI A FAVORE DELLE COMUNITÀ LOCALI.
Autori:
AutoreEmail
Liguori, Chiara Mariachiaramarialiguori@gmail.com
Data: 30 Marzo 2016
Numero di pagine: 136
Istituzione: Università degli Studi di Napoli Federico II
Dipartimento: Giurisprudenza
Scuola di dottorato: Scienze giuridico-economiche
Dottorato: Istituzioni e politiche ambientali, finanziarie, previdenziali e tributarie
Ciclo di dottorato: 28
Coordinatore del Corso di dottorato:
nomeemail
Amatucci, Fabrizio[non definito]
Tutor:
nomeemail
Alfano, Roberta[non definito]
Data: 30 Marzo 2016
Numero di pagine: 136
Parole chiave: sovracanoni BIM
Settori scientifico-disciplinari del MIUR: Area 12 - Scienze giuridiche > IUS/12 - Diritto tributario
Informazioni aggiuntive: numero di telefono 3381329934
Depositato il: 13 Apr 2016 11:55
Ultima modifica: 31 Ott 2016 11:31
URI: http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/10832

Abstract

Lo Stato è il gestore della risorsa idrica (conferisce le concessioni delle grandi derivazioni idroelettriche, organizza le politiche in vista del rifornimento energetico nazionale), ma il diritto alla risorsa non appartiene allo Stato ma alle collettività locali, quali espressione del loro diritto al territorio. In diretta attuazione dell’art. 44 della Costituzione è disposta l’adozione di provvedimenti legislativi a favore delle zone montane. In merito al regime giuridico delle acque, queste sono beni immobili suscettibili di appartenere sia all’Amministrazione pubblica, sia ai privati; le acque pubbliche sono comunque beni oggetto di proprietà pubblica, né possono appartenere a soggetti diversi dall’Amministrazione pubblica. Le acque pubbliche appartengono allo Stato (art. 822 del Codice civile, art. 1 T.U. n. 1775/1933 ) o alle Regioni a statuto speciale. L’eventuale necessità di soddisfare interessi di livello nazionale o comunque di attuare un programma di utilizzazione di risorse collettive, per ragioni di sviluppo economico nazionale o di ridistribuzione di ricchezza, importa la competenza statale a disporre delle acque pubbliche, esistenti nel territorio regionale, e conseguenzialmente l’inclusione nel demanio statale delle acque pubbliche utilizzate per servizi di competenza statale. La disciplina del demanio deriva, infatti, direttamente dalla scelta della collettività statale circa il suo rapporto con il territorio e con gli usi possibili di questo. Nel momento in cui l’utilizzo di quantità rilevanti di acqua è destinato alla produzione di energia elettrica, la legge riserva espressamente una parte dei proventi scaturenti da tali attività produttiva alle collettività locali. Il ritorno può avvenire attraverso il “sovracanone”. Il sovracanone per Bacini Imbriferi Montani (BIM) è previsto dall’art. 1 della legge n. 959 del 27 dicembre 1953. Il sovracanone è una prestazione patrimoniale imposta con scopo solidaristico per il sostegno delle autonomie locali nelle zone montane e costituisce un elemento della finanza comunale. Le risorse derivanti dal sovracanone appartengono esclusivamente ai Comuni e vengono gestite dai Consorzi BIM e reinvestite sui territori comunali. Il Consorzio BIM è un ente funzionale a carattere associativo e volontario previsto ex legge (art. 1 della legge n. 959 del 27 dicembre 1953) per la gestione dei fondi provenienti dal sovracanone. Proprio dal suo carattere associativo e volontario deriva il diritto per il Comune di non aderire al Consorzio.

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