Bonazzi, Margherita (2016) I contratti pendenti nel concordato preventivo. [Tesi di dottorato]
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Item Type: | Tesi di dottorato |
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Resource language: | Italiano |
Title: | I contratti pendenti nel concordato preventivo |
Creators: | Creators Email Bonazzi, Margherita margheritabonazzi@tin.it |
Date: | 31 March 2016 |
Number of Pages: | 161 |
Institution: | Università degli Studi di Napoli Federico II |
Department: | Economia, Management e Istituzioni |
Scuola di dottorato: | Scienze giuridico-economiche |
Dottorato: | Diritto dell'economia |
Ciclo di dottorato: | 28 |
Coordinatore del Corso di dottorato: | nome email Blandini, Antonio antonio.blandini@unina.it |
Tutor: | nome email Blandini, Antonio UNSPECIFIED |
Date: | 31 March 2016 |
Number of Pages: | 161 |
Keywords: | contratti pendenti concordato |
Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 12 - Scienze giuridiche > IUS/04 - Diritto commerciale |
Date Deposited: | 03 May 2016 15:10 |
Last Modified: | 31 Oct 2016 09:30 |
URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/11032 |
Collection description
Oggetto di analisi è l’evoluzione storico - giuridica che ha interessato, negli ultimi anni, la disciplina dei contratti pendenti nel concordato preventivo. La materia de qua ha rappresentato e, per alcuni versi, continua ancor oggi a rappresentare una delle tematiche più controverse dell’intera sistematica fallimentare italiana. Sorprende infatti come un argomento quale quello afferente la sorte dei rapporti pendenti, all’interno di una fra le procedure concorsuali più diffuse, non abbia trovato, fino al 2012, una collocazione all’interno dell’impianto normativo di cui al Regio Decreto n.267/1942. Partendo da tale assunto sono state tratteggiate le linee essenziali di due diversi e confliggenti orientamenti espressi dalla dottrina e dalla giurisprudenza circa l’opportunità o meno di estendere, la disciplina dettata in ambito fallimentare, precisamente dall’articolo 72 l.fall., al concordato preventivo. Sul punto l’interprete, nella maggioranza dei casi, rispondeva negativamente. Numerose infatti erano le ragioni di chi negava tale procedimento analogico; una fra tutte la speculare funzione dei due istituti: liquidatoria nel fallimento, conservativa nel concordato. Le differenze evidenziate conducevano a ritenere che l’ingresso nella procedura concordataria costituisse un fatto neutro rispetto alla sorte dei rapporti pendenti in capo al debitore e la prosecuzione dei rapporti giuridici preesistenti appariva dunque quasi doverosa. Nel contesto normativo sopra enucleato l’introduzione dell’articolo 169 bis l.fall. ad opera del d.l. 22 giugno 2012, n. 8 ha messo dunque fine ad uno stato di incertezza che perdurava da troppi anni e che aveva fortemente penalizzato l’istituto del concordato preventivo. Tale intervento è stato definito dalla stessa dottrina “un’equilibrata soluzione di compromesso tra le esigenze dell’imprenditore in crisi e il sacrificio imposto al contraente in bonis”. Quest’ultima ha infatti rappresentato la manifestazione di una chiara volontà del Legislatore di favorire la soluzione concordataria della crisi, consentendo al debitore di liberarsi da quei contratti che ostacolino il processo di riorganizzazione e concorsualizzando, contestualmente, il diritto di credito del contraente in bonis, in virtù del venir meno del vincolo negoziale. Tuttavia il plauso manifestato dalla dottrina e dalla giurisprudenza nei confronti dell’intervento legislativo sopra richiamato ha subito, fin dalle prime applicazioni dell’articolo 169 bis l.fall., una repentina battuta di arresto. L’estrema genericità, o per meglio dire approssimazione, della norma ha trascurato aspetti di indiscutibile rilievo pratico che per alcuni versi hanno reso ancor più nebuloso l’assetto sostanziale e procedurale dell’istituto, si da comprometterne le elementari esigenze di certezza connesse alla sua applicazione. Nella seconda parte della trattazione la candidata ha affrontato uno ad uno i dubbi interpretativi sorti con riferimento all’articolo 169 bis l.fall e le soluzioni integrative offerte dal d.l.83/2015 in relazione alle questioni afferenti, pima fra tutte, l’ambito di applicazione della norma e l’infelice nozione di “contratti in corso di esecuzione”, il momento di presentazione della domanda e la possibilità di deposito in corso di procedura, il diritto al contraddittorio del contraente in bonis, la decorrenza degli effetti del provvedimento di sospensione o di scioglimento, finanche la natura dell’indennizzo concesso al contraente a titolo di risarcimento del danno. Nella terza ed ultima parte della trattazione la candidata ha voluto dare invece concretezza all’analisi operata procedendo ad analizzare le tipologie contrattuali che con maggiore frequenza vengono ad acquisire rilevanza nell’ambito del concordato preventivo. Speciale attenzione è stata data ai contratti di finanziamento bancario, nello specifico al contratto di mutuo, di anticipazione bancaria e di leasing. Sebbene in relazione alle prime due figure il Legislatore, non sia intervenuto in forma espressa, quest’ultime in via indiretta sono state toccate dal recente intervento realizzato mediante il d.l. n.83/2015; la presa di posizione operata in merito all’ambito di applicazione della disciplina contenuta nell’articolo 169 bis l.fall ha infatti determinato la definitiva estromissione dal rango dei contratti pendenti di tutte quelle ipotesi in cui l’istituto di credito, prima della richiesta di concordato, abbia già integralmente eseguito la propria prestazione, mettendo a disposizione del cliente la somma anticipata, assumendo dunque le vesti di rapporti unilaterali strictu sensu. Con riferimento al contratto di Leasing, il solo ad esser stato oggetto di una modifica da parte della recente riforma, si è invece raggiunta la piena estensione della disciplina contenuta nell’art.72 quater l.fall e con essa dunque abbandonata, anche per il concordato, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo. Il decreto estivo ha di sicuro rappresentato un felice traguardo in un contesto estremamente rarefatto all’interno del quale era difficile se non impossibile individuare punti fermi. È evidente, e di questo la candidata dà conto nelle battute conclusive della trattazione, della permanenza di eccessive zone d’ombra afferenti la procedura di concordato preventivo com’anche la materia relativa alla sorte dei rapporti pendenti. L’opportunità di un intervento in tal senso è dimostrato dallo stesso Schema di disegno di legge delega recante la “Delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza”, elaborato dalla Commissione ministeriale istituita dal Ministro Giustizia con decreto 24 febbraio 2015. Sebbene tale progetto involga l’intero impianto della legge fallimentare in esse non mancano riferimenti alla tematica finora analizzata; quest’ultimo contiene, infatti, al suo interno sia una proposta di riordinamento della procedura di concordato preventivo sia di integrazione della disciplina dei provvedimenti che riguardano i rapporti pendenti soprattutto con riferimento alla tematica dei presupposti della sospensione e dello scioglimento ed ai suoi i effetti, nonché alla competenza per la determinazione dell’indennizzo ed ai relativi criteri di quantificazione.
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