Pagano, Wilma (2017) Attività bancaria e garanzie reali. Spunti per un ripensamento sistematico. [Tesi di dottorato]

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Tipologia del documento: Tesi di dottorato
Lingua: Italiano
Titolo: Attività bancaria e garanzie reali. Spunti per un ripensamento sistematico.
Autori:
AutoreEmail
Pagano, Wilmawilmapagano@libero.it
Data: 6 Aprile 2017
Numero di pagine: 170
Istituzione: Università degli Studi di Napoli Federico II
Dipartimento: Giurisprudenza
Dottorato: Diritto delle persone, delle imprese e dei mercati
Ciclo di dottorato: 29
Coordinatore del Corso di dottorato:
nomeemail
Quadri, Enricoenrico.quadri@unina.it
Tutor:
nomeemail
Guizzi, Giuseppe[non definito]
Data: 6 Aprile 2017
Numero di pagine: 170
Parole chiave: Garanzie reali. Attività bancaria. Pegno anomalo. Contratti di garanzia finanziaria. Art. 48 bis T.U.B. Autotutela esecutiva. Patto commissorio. Patto marciano.
Settori scientifico-disciplinari del MIUR: Area 12 - Scienze giuridiche > IUS/01 - Diritto privato
Area 12 - Scienze giuridiche > IUS/04 - Diritto commerciale
Depositato il: 26 Apr 2017 11:16
Ultima modifica: 08 Mar 2018 10:24
URI: http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/11560
DOI: 10.6093/UNINA/FEDOA/11560

Abstract

Con il presente lavoro, traendo spunto dalle recenti riforme legislative in materia di mutui ai consumatori ex art. 120 quinquiesdecides T.U.B., introdotto dal d.lgs. n. 72/2016, in attuazione dell’art. 28 della Mortagage credit directive 2014/17/UE, nonché di finanziamento, essenzialmente bancario, alle imprese nelle forme del pegno “mobiliare” non possessorio e del trasferimento immobiliare condizionato all’inadempimento del debitore, disciplinati rispettivamente dagli artt. 1 e 2 del cd. decreto banche n. 59/2016, convertito in legge n. 119/2016, si è inteso soffermare l’attenzione sul sistema della garanzie reali, così come delineato nell’ordinamento giuridico interno e restituito da talune interpretazioni, spesso troppo rigorose di una parte della dottrina e della giurisprudenza nella prospettiva di un suo possibile generale ripensamento alla luce delle fattispecie delineate dallo stesso legislatore attraverso la disciplina speciale dell’ultimo trentennio circa. Queste ultime, infatti, nate soprattutto nel contesto delle contrattazione bancaria e comunque tra operatori professionali, a cagione dell’esigenza di formulare risposte al difficile rapporto che, specialmente in un momento storico di crisi economico finanziaria, intercorre fra il settore del credito e la disciplina codicistica delle garanzie reali, hanno posto all’interprete soprattutto due quesiti. Primo: trattasi di fattispecie tipiche o, al contrario, con esse il legislatore ha segnato la traccia minima che l’autonomia dei privati, nei limiti della liceità e della meritevolezza della fattispecie atipica, è tenuta a seguire nella ricerca di soluzioni più elastiche alle diverse vicende del credito? Secondo: trattasi di fattispecie praticabili esclusivamente nel contesto normalmente specializzato nel quale (e per il quale) sono state ideate, qual è normalmente quello dell’attività bancaria, legata, anche a presidio di un più ampio interesse generale alla tutela del risparmio, al meccanismo della cd. “liquidità bancaria”, o, invece, esse possono costituire lo spunto per un complessivo ripensamento sistematico della disciplina (e talvolta semplicemente della sua interpretazione) delle garanzie reali? Così, passando per l’individuazione dei punti cardinali (e dei principali limiti) della disciplina delle garanzie reali nel sistema delineato dal codice civile attraverso l’analisi degli aspetti innovativi più salienti restituiti dalle fattispecie emerse dalla legislazione speciale (di pegno senza spossessamento, di pegno rotativo, di trasferimenti in garanzia mobiliari e immobiliari) e la circoscrizione delle tendenze normative che ivi si possono ravvisare, in punto di disciplina dei contratti fra controparti professionali e di potenziamento dell’autotutela esecutiva, si tenta, infine, di fornire una risposta ragionevole agli interrogativi posti in premessa che, promuovendo l’ampliamento controllato degli spazi dell’autonomia privata, oltrepassi il piano dell’analisi per esortare ad una, necessariamente più flessibile, opera generale di risistemazione.

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