Vivarelli von Lobstein, Virginia Maria Gabriella (2019) L’istituto della bilateralità alla luce delle recenti riforme del mercato del lavoro. Le peculiarità del settore edile. [Tesi di dottorato]

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Tipologia del documento: Tesi di dottorato
Lingua: Italiano
Titolo: L’istituto della bilateralità alla luce delle recenti riforme del mercato del lavoro. Le peculiarità del settore edile.
Autori:
AutoreEmail
Vivarelli von Lobstein, Virginia Maria Gabriellag.vivarellivl@hotmail.it
Data: 9 Dicembre 2019
Numero di pagine: 215
Istituzione: Università degli Studi di Napoli Federico II
Dipartimento: Giurisprudenza
Dottorato: Diritto delle persone, delle imprese e dei mercati
Ciclo di dottorato: 32
Coordinatore del Corso di dottorato:
nomeemail
Recinto, Giuseppe[non definito]
Tutor:
nomeemail
Santoni, Francesco[non definito]
Data: 9 Dicembre 2019
Numero di pagine: 215
Parole chiave: Bilateralità, Edilizia
Settori scientifico-disciplinari del MIUR: Area 12 - Scienze giuridiche > IUS/07 - Diritto del lavoro
Depositato il: 30 Dic 2019 13:30
Ultima modifica: 17 Nov 2021 12:12
URI: http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/12960

Abstract

La previdenza sociale è un ramo della legislazione sociale che ha come fine la tutela del lavoratore, e dei familiari a suo carico, dai rischi conseguenti alla menomazione o alla perdita della sua capacità lavorativa a causa di eventi predeterminati, naturali o connessi al lavoro prestato. Alla previdenza sociale obbligatoria, senza sostituirla, si è andata affiancando quella complementare, fondata su un sistema di finanziamento a capitalizzazione. Per ogni iscritto viene creato un conto individuale nel quale affluiscono i versamenti che vengono poi investiti nel mercato finanziario da gestori specializzati in strumenti finanziari: azioni, titoli di Stato, titoli obbligazionari, quote di fondi comuni di investimento e che producono, nel tempo, rendimenti variabili in funzione dell’andamento dei mercati e delle scelte di gestione. La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) ha il compito di vigilare e garantire trasparenza e correttezza dei comportamenti dei gestori finanziari delle forme pensionistiche complementari. Al momento del pensionamento all’iscritto sarà liquidata una rendita aggiuntiva alla pensione o restituito il capitale versato, alle condizioni di ogni singolo fondo, aumentato o diminuito dai risultati di gestione. È possibile percepire la rendita anche in assenza di pensione derivante dalla previdenza. pubblica. Quindi mentre la previdenza obbligatoria si basa attualmente sul criterio della “ripartizione”, cioè i contributi di tutti i lavoratori servono a pagare le pensioni di tutti i pensionati, la previdenza complementare è regolata da un sistema a “capitalizzazione” dove i versamenti di ciascun lavoratore vengono autonomamente investiti dal fondo di previdenza al fine di creare la rendita. La previdenza complementare a differenza di quella obbligatoria è: volontaria (il lavoratore può scegliere se aderire a una forma pensionistica complementare); a capitalizzazione individuale (i versamenti confluiscono in conti individuali intestati ai singoli iscritti e vengono investiti. Al momento del pensionamento sono restituiti, con i rendimenti maturati con gli investimenti, in forma di prestazione pensionistica aggiuntiva); a contribuzione definita (si sa quanto si versa e la prestazione finale dipende dalle somme versate e da quanto ha reso il loro investimento); gestita da soggetti ed enti di diritto privato. I primi settori in cui la bilateralità ha avuto maggior sviluppo furono quelli dell’artigianato e dell’edilizia, specialmente in ragione delle dimensioni dell’impresa. Il fenomeno ha trovato nell’ esperienza maturata all’interno del comparto edile la sua principale applicazione, tanto da renderlo un elemento peculiare e qualificante del settore. Il settore delle costruzioni può, infatti, a buon diritto essere considerato come il pioniere della moderna bilateralità, sia per la tradizione centenaria di taluni suoi enti paritetici, in particolare delle Casse Edili, sia per l’ampiezza delle materie affidate alla loro gestione, sia infine per l’effettività del loro ruolo nei territori in cui operano. L’edilizia nello specifico, prima di altri ha investito nella bilateralità, interpretando le relazioni tra impresa ed il sindacato come una risorsa, considerando gli enti bilaterali come un sistema di coordinamento e monitoraggio dello sviluppo della contrattazione territoriale. Gli stessi rappresentano, pertanto un valore aggiunto non solo per i servizi erogati al sistema, ma anche per l’equilibrio dimostrato dalla parte datoriale e dai sindacati, tradizionalmente in opposizione, che al contrario, nella sede bilaterale trovano più agevolmente una volontà comune nell’affrontare le problematiche del settore. Si può affermare dunque che gli enti bilaterali costituiscono un sottosistema delle relazioni industriali e sono sedi specializzate di confronto tra le parti volte a favorire una maggior collaborazione in ambiti legati alla retribuzione (ferie, gratifiche) e al welfare. Elemento fondamentale rispetto alle normali associazioni non riconosciute è la regola della pariteticità, che costituisce la proiezione sul piano gestionale della caratteristica principale della contrattazione collettiva da cui traggono origine. Gli enti bilaterali sono uno strumento molto utile, innovativo, avanzato che consente di creare una rete di rapporti che danno poi una serie di tutele aggiuntive: sui mercati, in tema di welfare negoziale, nonché in servizi strategici come il collocamento, la formazione, gli ammortizzatori. Tali modelli sono stati rinforzati dalle varie riforme di welfare, in particolare dalle ultime: la Riforma Fornero ed il Jobs Act che hanno valorizzato il ruolo degli enti bilaterali nel sostegno al reddito generalizzandolo rispetto all’applicazione limitata delle origini. I fondi di solidarietà bilaterale costituiscono uno strumento di integrazione salariale, come regimentato dall’art. 3 legge 92/2012 (cd. Riforma Fornero), finalizzato ad assicurare una tutela a favore dei settori esclusi dalla Cassa Integrazione Guadagni, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa stessa. A tal fine sono stati previsti tre differenti tipologie di fondi: a) i fondi di solidarietà bilaterale che devono obbligatoriamente essere istituiti mediante accordi o contratti stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, per le imprese che impieghino più di 15 dipendenti e a cui non si applica la normativa in materia di cassa integrazione guadagni. Essi devono avere come scopo principale la predisposizione di risorse destinate a sostenere il reddito di tutti quei lavoratori impiegati presso le imprese citate, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una sospensione dell’attività lavorativa. Sono costituiti presso l’INPS, non hanno personalità giuridica e possono conseguire anche finalità ulteriori rispetto a quella principale di cui si è detto; b) i fondi di solidarietà alternativi per le imprese operanti in settori a cui non si applica la normativa relativa all’integrazione salariale, ma nei quali erano già operanti (prima dell’entrata in vigore della Riforma Fornero) consolidati sistemi di bilateralità. Tali Fondi possono essere istituiti anche per imprese che occupino mediamente meno di 15 dipendenti. Anche in questo caso, lo scopo principale è adeguare la tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa; c) il fondo di solidarietà residuale, direttamente gestito dall’ INPS, deve essere istituiti con decreto del Ministero del Lavoro, nel caso in cui entro il 31.03.2013 non siano ancora stati stipulati gli accordi volti all’istituzione dei Fondi di solidarietà. Il Jobs Act punta ad una maggiore equità sociale anche tramite l'universalizzazione degli strumenti di sostegno al reddito per chi è disoccupato. Nessuno deve rimanere escluso, per questo - al termine del rapporto di lavoro - l’accesso alla Nuova AspI (NASPI) è possibile anche a chi ha una storia contributiva breve. Di rilievo sul piano sistematico, l’accesso alla disoccupazione anche per i collaboratori a progetto con la nuova DIS-COLL. Nel 2019, sono state previste misure aggiuntive ed in particolare, l’articolo 22, comma 3, del D.L. n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2109, ha previsto che i Fondi di solidarietà bilaterali provvedano al versamento degli oneri correlati a periodi, utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all'accesso ai Fondi di solidarietà. Gli oneri corrispondenti ai periodi riscattabili o ricongiungibili sono versati ai predetti fondi dai datori di lavoro e costituiscono specifica fonte di finanziamento con destinazione riservata alle finalità di cui al comma 3. I predetti versamenti sono deducibili ai sensi della normativa vigente. La disposizione di cui all’articolo 22, comma 3, si inserisce nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo ed è finalizzata all’accesso alla prestazione straordinaria di cui all’articolo 26, comma 9, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Destinatari dell’intervento sono quindi, sia coloro che si trovino a maturare i requisiti per fruire della prestazione straordinaria senza ricorrere ad operazioni di riscatto e/o ricongiunzione (in tale ipotesi il riscatto e/o la ricongiunzione, aumentando l’anzianità assicurativa in capo al titolare, avranno l’effetto di ridurre il periodo massimo individuale di permanenza nel Fondo di solidarietà), sia coloro che raggiungano i requisiti di accesso alla predetta prestazione straordinaria per effetto del riscatto o della ricongiunzione. Il riscatto e/o la ricongiunzione potrebbero pertanto avere anche l’effetto di far acquisire il diritto immediato alla prestazione pensionistica, escludendo in tal modo la corresponsione dell’assegno straordinario.

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