Pulcini, Riccardo (2022) Trascrizione: eccezionalità e costituzione. Prospettive assiologiche. [Tesi di dottorato]

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Item Type: Tesi di dottorato
Resource language: Italiano
Title: Trascrizione: eccezionalità e costituzione. Prospettive assiologiche.
Creators:
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Pulcini, Riccardo
riccardo.pulcini@unina.it
Date: 8 March 2022
Number of Pages: 209
Institution: Università degli Studi di Napoli Federico II
Department: Giurisprudenza
Dottorato: Diritto delle persone, delle imprese e dei mercati
Ciclo di dottorato: 34
Coordinatore del Corso di dottorato:
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Miola, Massimo
massimo.miola@unina.it
Tutor:
nome
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Botta, Consiglia
UNSPECIFIED
Date: 8 March 2022
Number of Pages: 209
Keywords: trascrizione eccezionalità costituzione mutuo dissenso
Settori scientifico-disciplinari del MIUR: Area 12 - Scienze giuridiche > IUS/01 - Diritto privato
Date Deposited: 16 Mar 2022 19:37
Last Modified: 28 Feb 2024 14:10
URI: http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/14553

Collection description

In principio, il lavoro si sofferma sulla nozione di norma eccezionale, e da una prospettiva meramente dogmatica e da una prospettiva assiologica, onde indagare se, nel sistema attuale, caratterizzato dalla superiorità gerarchica dei principî costituzionali, possano e debbano ancóra considerarsi eccezionali, e dunque insuscettibili di applicazione analogica ai sensi dell’art. 14 disp. prel., le norme sulla risoluzione dei conflitti, quale, in particolare, l’art. 2644 c.c. in tema di trascrizione. A tal riguardo, si analizza il rapporto intercorrente tra l’art. 2644 c.c. e l’art. 1376 c.c., dando conto delle ricostruzioni che, secondo la dottrina, giustificherebbero il meccanismo tecnico di prevalenza del secondo acquirente primo trascrivente. Tale rapporto viene poi traslato dal piano tecnico-dogmatico al piano assiologico, al fine di verificare se l’asserita superiorità del principio del consenso traslativo risulti giustificata anche sotto l’aspetto valoriale. Da quest’analisi deriva un capovolgimento di prospettiva: l’art. 2644 c.c. e, più in generale, tutte le norme di risoluzione di conflitti, appaiono attuative della funzione sociale di cui all’art. 42 cost., in quanto dirette a conseguire sicurezza nella circolazione giuridica, la quale è un’esigenza incancellabile del sistema; il principio del consenso traslativo, invece, viene ad esser ridotto ad un principio “tecnico”, in quanto non corrispondente ad alcun valore costituzionale, ma di rango ordinario, oltreché di matrice giusnaturalistica e, soprattutto, di settore, poiché destinato a governare solo un segmento ben circoscritto (e limitato) della circolazione giuridica. Così, il ruolo costituzionale attribuito (anche) all’art. 2644 c.c. impone una sua applicazione diretta nei rapporti privati, anche al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, ogniqualvolta si ripresenti il medesimo assetto di interessi, la medesima ratio che giustificò, in principio, la promulgazione di tale norma “eccezionale”. Si giunge, per tale via, a delimitare i campi di applicazione degli artt. 1376 e 2644 c.c., il primo governando la circolazione fisiologica, a-conflittuale, il secondo regolando quella patologica e conflittuale. La diversità assiologica risulterebbe giustificata altresì sul piano prettamente dogmatico, se si considera che la prima norma investe il contratto quale accordo, e lo disciplina nella sua dimensione monadica, aoristica; la seconda, invece, esprime un giudizio di valore sul contratto, non più quale accordo bensì come fatto sociale giuridicamente rilevante, nel momento in cui esso viene messo in relazione con i terzi e gli interessi di cui sono portatori. La seconda parte della tesi si preoccupa, invece, di verificare l’utilità pratica dei risultati che si è tentato di conseguire in precedenza e, cioè, valore costituzionale delle norme di risoluzione di conflitti e necessaria applicazione analogica ove ricorra la medesima ratio. Si prende, dunque, in esame il mutuo dissenso: dopo aver passato in rassegna l’evoluzione del dibattito intorno alla sua natura giuridica, particolarmente controversa, ci si sofferma ad analizzarne i profili pubblicitari, con particolare riguardo all’ipotesi del conflitto tra originario alienante e terzo avente causa dall’originario acquirente. Sicché, riscontrati taluni elementi critici che caratterizzano la annotazione quale segnalazione pubblicitaria, anche ai fini dell’opponibilità, del mutuo dissenso ad effetti eliminativi, si propone, anche in virtù dell’applicazione analogica dell’art. 1403 c.c., in tema di contratto per persona da nominare, una soluzione diversa.

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