De Rosa, Rosina Elsa (2023) Il contratto di affidamento fiduciario: tra autonomia privata e tutela dei terzi. [Tesi di dottorato]

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Tipologia del documento: Tesi di dottorato
Lingua: Italiano
Titolo: Il contratto di affidamento fiduciario: tra autonomia privata e tutela dei terzi
Autori:
Autore
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De Rosa, Rosina Elsa
rosinaelsaderosa@gmail.com
Data: 5 Dicembre 2023
Numero di pagine: 198
Istituzione: Università degli Studi di Napoli Federico II
Dipartimento: Giurisprudenza
Dottorato: Diritto delle persone, delle imprese e dei mercati
Ciclo di dottorato: 36
Coordinatore del Corso di dottorato:
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MIOLA, MASSIMO
massimo.miola@unina.it
Tutor:
nome
email
SCOTTI, ANNA
[non definito]
Data: 5 Dicembre 2023
Numero di pagine: 198
Parole chiave: affidamento fiduciario, trust, negozio fiduciario, fiducia
Settori scientifico-disciplinari del MIUR: Area 12 - Scienze giuridiche > IUS/01 - Diritto privato
Depositato il: 20 Dic 2023 15:28
Ultima modifica: 09 Mar 2026 14:33
URI: http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/15694

Abstract

La presente ricerca ha ad oggetto il contratto di affidamento fiduciario. Nell’ordinamento giuridico italiano, il concetto di fiducia richiama immediatamente alla mente il negozio fiduciario (fiduziarische Geschäfte), la cui ricostruzione dommatica risale Pandettistica tedesca ed il cui substrato, sul piano fenomenologico, si caratterizza per alcuni connotati ben delineati: 1. il collegamento tra due atti antitetici, uno, «positivo», ad effetti reali, idoneo al trasferimento della piena ed assoluta proprietà della cosa dal fiduciante al fiduciario, ed un altro, «negativo», ad effetti obbligatori, funzionale all’assunzione da parte del fiduciario dell’obbligo di amministrare la res medesima, per poi restituirla al fiduciante ovvero trasferirla a terzi; 2. la sproporzione del mezzo giuridico impiegato rispetto allo scopo perseguito; 3. il rischio della potestà di abuso da parte del fiduciario; 4. la tutela meramente obbligatoria riconosciuta al fiduciante; 5. la segretezza dell’incarico fiduciario. Tuttavia, se si guarda al formante giurisprudenziale, la configurazione tradizionale del negozio fiduciario non sembra avere un effettivo riscontro nella realtà empirica. Questa constatazione ha indotto una parte della dottrina – e, segnatamente il Professore Maurizio Lupoi – a parlare di «consunzione del negozio fiduciario classico» e ad evidenziare la necessità di un rinnovato approccio al fenomeno, avvalendosi, a tal fine, dell’esperienza comparatistica e, in particolare, di quella relativa ai trusts. Di qui, la proposta del contratto di affidamento fiduciario, inteso come quell’accordo con il quale un soggetto (cd. affidante) trasferisce – in vista della realizzazione di un programma destinatorio, meritevole di tutela secondo l’ordinamento nazionale – determinati beni o diritti (cd. fondo affidato) ad un altro (cd. affidatario), affinché li gestisca a vantaggio di uno o più soggetti (cd. beneficiari). Nella ricostruzione dell’Autore, la matrice dell’affidamento fiduciario è esclusivamente contrattuale ed il suo profilo caratterizzante è rappresentato dalla tendenziale stabilità: il programma – elemento pivotale della fattispecie, il quale ne permea la causa e ne determina l’oggetto – deve permanerne nel tempo, nonostante il possibile mutamento dell’affidatario. Ecco, quindi, che a costui non può che essere attribuita una titolarità dei beni ontologicamente temporanea e risolubile. Da ciò discendono anche precise caratteristiche del fondo affidato: esso non si confonde con il patrimonio personale dell’affidatario, né è aggredibile dai creditori personali di questo – potendo costituire oggetto di esecuzione solo in relazione a debiti contratti per la realizzazione del programma destinatorio – e nemmeno forma oggetto della successione ereditaria o del regime patrimoniale dell’affidatario. Nei termini descritti, insomma, il fondo affidato costituisce un patrimonio separato e segregato. Una novità dell’affidamento in parola è quella di rendere palese ed opponibile ai terzi il vincolo programmatico da esso nascente. La differenza tra il negozio fiduciario della tradizione e il contratto de quo è, quindi, evidente: nel primo l’intento delle parti può essere integralmente realizzato solo se non palesato (fermo restando, tuttavia, che si tratta di un caso diverso da un meccanismo di tipo simulatorio, essendo la non apparenza diversa dalla simulazione) e la sua attuazione è affidata alla serietà del comportamento del fiduciario e, quindi, esposta al rischio di un suo abuso; nel secondo, invece, il meccanismo è reso palese con precisi obblighi di comportamento, concretamente azionabili, imposti al fiduciario. Ulteriore specificità dell’affidamento fiduciario è la combinazione di negozi autorizzativi e di meccanismi di autotutela, ai quali è rimessa la difesa del programma e la sua conservazione ad oltranza, fino al momento della realizzazione dello scopo fiduciario. Dunque, all’autonomia privata è assegnato il compito di individuare i possibili conflitti che potrebbero insorgere e la relativa soluzione. Quelli suddescritti sono, a grandi linee, i pilastri portanti della costruzione dell’affidamento fiduciario nella visione di Lupoi. Anche il legislatore italiano pare avere accolto le istanze di cui il contratto de quo si fa portatore, con un recente intervento normativo, la legge cd. “sul dopo di noi” (L. 112 del 2016), contenente un espresso riferimento al contratto di affidamento fiduciario, il quale è stato equiparato – almeno sul piano funzionale – ai trusts ed ai vincoli di destinazione. Tuttavia, si è trascurato, il non trascurabile particolare, che mentre questi due istituti sono normativamente regolati, il contratto de quo dispone della sola base dottrinale. Dunque, quello oggetto della presente ricerca è sì un tema classico, per un verso, ma con applicazioni ed articolazioni nuove, espressivo di una pluralità di nodi teorici e tecnici interferenti su vari piani. Esso, in particolare, pone la sfida di verificarne la tenuta rispetto ai tradizionali principi del diritto civile italiano, quali quello della causalità necessaria nonché quello della tipicità dei diritti reali, della trascrizione e delle limitazioni alla responsabilità patrimoniale. Nel capitolo primo, viene ricostruito il negozio di affidamento fiduciario, alla luce delle ricostruzioni dommatiche dei Pandettisti e della dottrina italiana del primo Novecento. L’intento è quello di sgombrare la scena dallo spettro del negozio fiduciario classico, così da lasciare spazio alla ricostruzione del contratto de quo. In un’ottica di comparazione con gli ordinamenti di civil law di matrice romanistica, i quali hanno espressamente regolato il fenomeno, si fa cenno sia al modello adottato in Francia sia a quello adottato nella Repubblica di San Marino. Il capitolo secondo è interamente dedicato al contratto di affidamento fiduciario, di cui si propone la ricostruzione in termini di categoria e di specifica figura negoziale. Dopo aver individuato ed esaminato i principali profili critici relativi ai soggetti dell’affidamento fiduciario, ci si sofferma sulla causa e sull’oggetto. Dunque, particolare attenzione è dedicata alla natura tipica ovvero atipica della fattispecie, al programma ed al patrimonio affidato. In questa sede ci si confronta con il tema della compatibilità dell’istituito in esame con i principi della causalità necessaria nonché quello della tipicità dei diritti reali, della trascrizione e delle limitazioni alla responsabilità patrimoniale. Nell’ultimo capitolo, invece, ci si sofferma sul complesso sistema di tutela dei soggetti, i cui interessi sono variamente coinvolti nell’affidamento fiduciario. In particolare, dopo aver verificato l’inadeguatezza di una ricostruzione fondata solo su basi puramente contrattuali, ci si sofferma sull’individuazione delle norme dispositive e suppletive applicabili alla fattispecie. All’uopo, si propone di collegare, funzionalmente, il contratto di affidamento fiduciario ai vincoli di destinazione, così da applicarne la relativa disciplina.

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