Santoro, Raffaele (2009) L'attuale regime della trascrizione tardiva del matrimonio canonico. [Tesi di dottorato] (Unpublished)
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Item Type: | Tesi di dottorato |
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Resource language: | Italiano |
Title: | L'attuale regime della trascrizione tardiva del matrimonio canonico |
Creators: | Creators Email Santoro, Raffaele raffaele_santoro@libero.it |
Date: | 27 November 2009 |
Number of Pages: | 225 |
Institution: | Università degli Studi di Napoli Federico II |
Department: | Scienze internazionalistiche e studi sul sistema politico ed istituzionale europeo |
Scuola di dottorato: | Scienze giuridico-economiche |
Dottorato: | Ordine internazionale e tutela dei diritti individuali |
Ciclo di dottorato: | 22 |
Coordinatore del Corso di dottorato: | nome email Iovane, Massimo UNSPECIFIED |
Tutor: | nome email Tedeschi, Mario UNSPECIFIED |
Date: | 27 November 2009 |
Number of Pages: | 225 |
Keywords: | Matrimonio Trascrizione |
Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 12 - Scienze giuridiche > IUS/11 - Diritto canonico e diritto ecclesiastico |
Date Deposited: | 28 May 2010 10:44 |
Last Modified: | 10 Nov 2014 15:22 |
URI: | http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/3949 |
Collection description
La Tesi affronta uno dei problemi ermeneutici più controversi del regime matrimoniale concordatario, la cui genesi è legata alle imperfezioni tecniche del sistema matrimoniale concordatario, ossia l’influenza della volontà delle parti nel contesto trascrizione tardiva. Nell’attuale regime, questa speciale forma di trascrizione, nel suo essere una componente essenziale del principio della volontarietà degli effetti civili, sintetizza le principali dinamiche che hanno accompagnato, in ambito matrimoniale, la revisione concordataria: il passaggio dalla prevalenza dell’interesse della famiglia al primato della sfera individuale; il principio personalistico del matrimonio proposto dal Concilio Vaticano II e tradotto nel nuovo diritto matrimoniale canonico; oltre a costituire una delle principali espressioni della separazione tra la costituzione del vincolo matrimoniale e la trascrizione agli effetti civili. Circa il primo aspetto, la possibilità riconosciuta ai coniugi di optare, nell’esercizio della libertà matrimoniale, per la celebrazione di un matrimonio canonico non seguito dalla trascrizione agli effetti civili, ma eventualmente integrabile degli stessi su richiesta delle sole parti, anche a notevole distanza di tempo, costituisce uno dei principali tasselli del processo di privatizzazione dell’istituto matrimoniale, la cui affermazione è principalmente legata all’introduzione dell’istituto della cessazione degli effetti civili del matrimonio canonico civilmente riconosciuto. La previgente disciplina concordataria, in ossequio ad una accentuata visione pubblicistica che ordinava la produzione normativa in materia familiare, nell’intento di recuperare gli effetti civili anche in assenza una espressa volontà delle parti, riconosceva invece la facoltà di presentare l’istanza di trascrizione del matrimonio a chiunque vi avesse avuto interesse (art. 34), assicurando il recupero degli effetti civili anche contro la volontà delle parti. La costituzione del vincolo era dunque ancorata all’integrazione dei relativi effetti civili, attraverso un’imperfetta unione tra i due momenti, finalizzata alla riduzione dei conflitti di lealtà che caratterizzavano il sistema preconcordatario. Diversamente, l’art. 8 dell’Accordo di Villa Madama, nel recepire all’interno della cornice normativa il principio della volontarietà degli effetti civili, circoscrive ai soli coniugi la titolarità della facoltà di richiedere la trascrizione del matrimonio canonico anche oltre il termine dei cinque giorni dalla celebrazione, traducendo nella normativa di derivazione pattizia il primato della dimensione individuale assegnato all’istituto matrimoniale. Questa innovazione, positivizzata in occasione della revisione del Concordato, costituisce il riflesso del principio di libertà matrimoniale, formulato principalmente, in via interpretativa, da quella dottrina che, già prima del varo della Costituzione repubblicana, riconosceva alla volontà delle parti un ruolo centrale nell’attivazione del procedimento di trascrizione, attenuando la preminente dimensione sociale che, in quel momento, ammantava l’istituto matrimoniale.
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