Maione, Luca (2013) Autonomia privata e circolazione del possesso. [Tesi di dottorato]

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Tipologia del documento: Tesi di dottorato
Lingua: Italiano
Titolo: Autonomia privata e circolazione del possesso
Autori:
AutoreEmail
Maione, Lucal.maione@live.it
Data: 1 Aprile 2013
Numero di pagine: 176
Istituzione: Università degli Studi di Napoli Federico II
Dipartimento: Diritto comune patrimoniale
Scuola di dottorato: Scienze giuridico-economiche
Dottorato: Diritto comune patrimoniale
Ciclo di dottorato: 25
Coordinatore del Corso di dottorato:
nomeemail
Quadri, Enrico[non definito]
Tutor:
nomeemail
Quadri, Enrico[non definito]
Data: 1 Aprile 2013
Numero di pagine: 176
Parole chiave: Autonomia/possesso
Settori scientifico-disciplinari del MIUR: Area 12 - Scienze giuridiche > IUS/01 - Diritto privato
Depositato il: 09 Apr 2013 08:00
Ultima modifica: 03 Mag 2016 01:00
URI: http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/9317

Abstract

Nel presente lavoro si è approfondito il tema dei poteri dispositivi dei privati in merito alla circolazione del possesso. In particolare nella prima parte l'attenzione è stata, dapprima, focalizzata sulle ragioni che hanno spinto la dottrina tradizionale e la giurisprudenza di legittimità a concludere per l'intrasferibilità convenzionale del possesso. Sulla scorta delle motivazioni proposte da siffatto orientamento, fondate in prevalenza sulla configurazione del possesso quale fatto e quindi inidoneo alla circolazione e sull'impossibilità di concepire la compravendita quale veicolo per la traslazione del possesso nonché sull'impossibilità di applicare l'accessio possessionis, in mancanza di un titolo idoneo (anche astrattamente) a trasferire la proprietà, si è approfondita la ricerca sul tema, analizzando anche le ricostruzioni di recente sviluppate e che tendono ad ammettere, con sempre maggior vigore, un potere di ingerenza privata in merito alla circolazione del possesso. In particolare, si è rilevato come il possesso, secondo la concezione dominante in dottrina, ha un suo rilievo autonomo ed autoreferenziale, come si evince dall'analisi della tutela ad esso riconosciuta dal legislatore del 42, nonché dagli effetti da esso scaturenti. Essi infatti sono espressione della autonomia della posizione possessoria che può essere, pertanto, fatta valere, seppur con certi limiti, anche nei confronti del proprietario della res (nel caso in cui non agisca per via giudiziaria). In tale ottica l'attenzione è stata altresì rivolta al tema del risarcimento del danno da lesione del possesso, nonché alla possibilità di considerare lo stesso quale oggetto della comunione legale. Tali considerazioni hanno condotto ad un ulteriore importantissimo risultato: riconoscere al possesso un suo valore economico e tale da far si che esso assurga a elemento del patrimonio del possessore. Esso, infatti, è utilità che fa parte del patrimonio del soggetto in quanto costituisce facoltà protetta di godimento della res, che si conforma sulle concrete modalità della sua estrinsecazione, variando di contenuto a secondo dello stato soggettivo del possessore. Le suddette riflessioni hanno, pertanto, aperto una breccia nell'orientamento tradizionale, in quanto idonee a supportare una diversa conclusione che giunga a considerare il possesso quale entità commerciabile; margini sollecitati, altresì, dal favore espresso dal legislatore per l'uso produttivo dei beni e per la circolazione delle entità produttive. L'analisi infatti della letteratura giuridica in tema di circolazione ha evidenziato come la circolazione giuridica si pone in stretta correlazione con la circolazione economica, essendo interesse dell'ordinamento garantire ai consociati la possibilità di determinare lo spostamento di utilità e quindi attribuzioni patrimoniali. Detti risultati hanno, pertanto, indotto a considerare con particolare attenzione le moderne ricostruzioni, volte ad ammettere una circolazione traslativa del possesso e spesso fondate sull'inquadramento del possesso nella categoria del diritto soggettivo, del diritto affievolito o dell'aspettativa. La condivisione, tuttavia, dell'idea di fondo che il possesso sia attività, e in quanto tale fattispecie produttiva di conseguenze giuridiche, ha condotto a ritenere che esso non sia trasferibile, in quanto tale. Un'attività può essere intrapresa non trasferita. Tuttavia l'emersione dei dati di cui in precedenza ha portato a ritenere possibile, comunque, una ingerenza dell'autonomia privata in tale settore, mediante fattispecie negoziali circolatorie e non traslative del possesso. Si è, infatti, giungere a condividere, in parte, il pensiero di chi ha teorizzato l'ammissibilità di un contratto di c.d. immissione nel possesso, mediante il quale i privati determinino l'estinzione della precedente situazione possessoria e la costituzione di una nuova in favore dell'immesso. Un negozio di cui non si è dubitata la meritevolezza degli interessi perseguiti, in quanto da un lato diretto ad attuare effetti di sicura utilità per i consociati e che non pare porsi in contrasto con principi inderogabili di diritto. Considerazioni queste agevolate dalla funzione sociale riconosciuta da autorevole dottrina al fenomeno possessorio. Ciò posto l'analisi si è spostata in ordine alla struttura del negozio proposto, valutando la tenuta, anche per tale schema contrattuale, del c.d. principio consensualistico. Al riguardo, stante la condivisione della suddetta impostazione in ordine alla natura del possesso, si è ritenuto non sufficiente il mero consenso, in quanto, essendo necessario per il sorgere del possesso una effettiva attività, si è ritenuto opportuno legare il perfezionamento del contratto all'effettiva consegna della res con ciò riconducendo lo stesso alla categoria dei c.d. contratti reali. Conclusione questa che è stata preceduta dalla condivisione della tesi secondo cui l'autonomia privata è libera di dar vita a schemi atipici di contratti reali. Su questa base si sono indagati gli effetti del negozio di immissione, soprattutto in ordine al piano dell'accessio possessionis. Al riguardo si è proposta una lettura della norma idonea a superare l'orientamento tradizionale, che lega l'applicazione del disposto dell'art. 1146 2° comma c.c. alla presenza di un c.d. titolo ieratico e tale, pertanto, da coordinarsi appieno con un c.d. contratto di immissione del possesso. Ciò sulla base di una serie di considerazioni logico giuridiche quali, ad esempio, la possibilità di perseguire un tale risultato mediante vendite fittizie. Si sono inoltri indagati alcuni profili inerenti la res oggetto di possesso. In particolare si è appuntata l'attenzione sull'ipotesi di beni abusivi, beni demaniali o gravati da usi civici. Al riguardo, si è provato a fornire una lettura il più possibile aderente all'impostazione in precedenza seguita, la quale, ha fornito significativi risultati, determinando, in alcune ipotesi, aperture ad un contratto di immissione del possesso concernenti tali beni. Nello parte finale del lavoro si è tentato di sviluppare le conclusioni raggiunte, conducendo l'analisi dell'ampiezza dei poteri che è possibile riconoscere all'autonomia privata in tale settore. In particolare si sono analizzati, pervenendo a conclusioni positive, i rapporti tra il modello contrattuale teorizzato ed il contratto preliminare, anche con riferimento alla quantomai discussa figura del contratto preliminare ad effetti anticipati. Infatti, tramite una analisi degli orientamenti maturati in tema di contratto preliminare di contratto reale, si è ritenuto possibile un accordo avente ad oggetto l'obbligo di stipulare un contratto di immissione nel possesso. Inoltre, tramite l'ausilio della ricostruzione giurisprudenziale di recente maturata in tema di contratto preliminare ad effetti anticipati, si è proposta l'ammissibilità anche, nel campo in esame, di un tale contratto. Aderendo, infatti, all'impostazione prevalente secondo cui rientra nelle facoltà del possessore concedere in detenzione il bene, si è ritenuto ammissibile che il possessore conceda la detenzione dello stesso in attesa di dar vita all'immissione nel possesso. L'analisi si è poi spostata in tema di rapporti tra liberalità e immissione nel possesso, giungendo a configurare l'immissione gratuita quale liberalità atipica, per la quale, pertanto, non si impone il rispetto dei requisiti formali richiesti per la donazione. Conclusione questa maturata in virtù della considerazione che la donazione costituisce un contratto che ha ad oggetto il trasferimento o la costituzione di diritti, categoria nella quale non è sussumibile il possesso. Infine si sono valutati i rapporti tra possesso e fenomeno successorio con particolare figura al c.d. legato di possesso. In particolare al riguardo si sono palesate le perplessità proposte da una parte della dottrina all'ammissibilità di un tale legato. Ciò nonostante si è condiviso una conclusione possibilista fondata sulla differenza tra efficacia diretta ed obbligatoria del legato, coadiuvata dalle conclusioni maturate in tema di legato di possesso.

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