Trapanese, Giuseppe (2025) Sostenibilità e protezione delle scelte di consumo, tra conformità e greenwashing. [Tesi di dottorato]
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| Tipologia del documento: | Tesi di dottorato |
|---|---|
| Lingua: | Italiano |
| Titolo: | Sostenibilità e protezione delle scelte di consumo, tra conformità e greenwashing |
| Autori: | Autore Email Trapanese, Giuseppe giuseppe.trapanese@unina.it |
| Data: | 4 Febbraio 2025 |
| Numero di pagine: | 219 |
| Istituzione: | Università degli Studi di Napoli Federico II |
| Dipartimento: | Giurisprudenza |
| Dottorato: | Diritto delle persone, delle imprese e dei mercati |
| Ciclo di dottorato: | 37 |
| Coordinatore del Corso di dottorato: | nome email Miola, Massimo masmiola@unina.it |
| Tutor: | nome email Marino, Roberta [non definito] |
| Data: | 4 Febbraio 2025 |
| Numero di pagine: | 219 |
| Parole chiave: | Sostenibilità, sviluppo sostenibile, consumatore, conformità, greenwashing |
| Settori scientifico-disciplinari del MIUR: | Area 12 - Scienze giuridiche > IUS/01 - Diritto privato |
| Informazioni aggiuntive: | 37 ciclo di dottorato |
| Depositato il: | 23 Ott 2025 12:39 |
| Ultima modifica: | 12 Ago 2026 05:38 |
| URI: | https://www.fedoa.unina.it/id/eprint/16602 |
Abstract
Il principio dello sviluppo sostenibile è emerso come elemento chiave nel diritto dei consumi, imponendo nuove sfide e opportunità per il legislatore e il consumatore. Con il presente contributo si analizza l’evoluzione del principio dello sviluppo sostenibile e la sua applicazione nei diversi ambiti, in particolare nel diritto dei consumi in considerazione del ruolo emergente del consumatore c.d. “etico”, “responsabile” o “green”. La tesi si propone di indagare il rapporto tra diritto e sostenibilità, evidenziando l’impatto del principio sui contratti e sulle tutele del consumatore. Attraverso l’analisi di fattispecie concrete e dei rimedi applicabili, si è inteso offrire una riflessione sistematica sul modo in cui il diritto possa contribuire a promuovere pratiche commerciali responsabili e a garantire un equilibrio tra interessi economici, ambientali e sociali. Tale principio, originato nel contesto del diritto internazionale e comunitario come risposta alle sfide ambientali e sociali del XX secolo, ha progressivamente permeato diversi ambiti dell’ordinamento, assumendo un ruolo cruciale nei rapporti tra privati, con implicazioni significative per la disciplina dei tradizionali istituti del diritto civile quali la proprietà e i contratti, nonché per la disciplina specifica dettata a tutela dei consumatori. Il lavoro analizza come, da una nozione inizialmente vaga e caratterizzata da “tensioni antinomiche” tra crescita economica e limiti ambientali, la sostenibilità sia stata riconosciuta come principio fondamentale, capace di armonizzare progresso economico e tutela delle risorse naturali per le generazioni future. Questo cambiamento ha portato il principio da mero valore programmatico a norma precettiva, con implicazioni dirette nei rapporti tra privati e nella regolamentazione delle attività economiche. L’incidenza di questo principio nei rapporti di diritto privato segna un momento significativo nella conformazione del diritto di proprietà e dei contratti, progressivamente reinterpretati in chiave ecologica al fine di rispondere alla necessità di adattare gli istituti giuridici tradizionali ai nuovi paradigmi di sostenibilità. E così, la proprietà è sempre più concepita non solo come diritto esclusivo, ma quale strumento per una gestione responsabile delle risorse naturali in conformità al principio di solidarietà; analogamente, il contratto evolve verso una dimensione “ecologica”, rappresentando uno strumento per promuovere scelte sostenibili e tutelare gli interessi delle generazioni future. Si è, altresì, osservato come il principio di sostenibilità si sia progressivamente affermato come elemento cardine nella regolamentazione dei rapporti di mercato e nelle pratiche commerciali. Questo processo è il risultato di una duplice trasformazione: da un lato, i consumatori stanno assumendo un ruolo sempre più attivo e consapevole capace di influenzare le dinamiche di mercato; dall’altro, le imprese sono chiamate a ripensare le proprie strategie produttive e comunicative in chiave etica e responsabile. L’analisi ha provato a mostrare come il consumatore moderno non si limiti più a valutare prodotti e servizi in termini di prezzo e qualità, ma orienta le sue scelte verso prodotti e servizi che rispettano principi etici e ambientali, contribuendo a incentivare pratiche virtuose da parte delle imprese. Queste ultime, infatti, sollecitate dall’emergere del consumo critico e dal rischio di perdere quote di mercato, stanno sempre più rispondendo alle richieste dei consumatori con pratiche di “commercio equo” e modelli di business orientati alla sostenibilità. In questo nuovo scenario le aziende si impegnano ad abbandonare metodi produttivi non etici, a garantire trasparenza e a informare i consumatori riguardo alle proprie iniziative sostenibili. Parallelamente, il marketing si evolve per intercettare questa sensibilità crescente, ponendo l’accento sui valori ambientali e sociali dei prodotti e dei marchi. Tuttavia, la descritta trasformazione non è priva di rischi. Se da un lato, infatti, il cd. green marketing può incentivare un’economia più equa e sostenibile, dall’altro rischia di degenerare in fenomeni di greenwashing, ovvero in dichiarazioni ingannevoli che attribuiscono un’immagine di sostenibilità non supportata da azioni concrete. Questo fenomeno lede sia il diritto del consumatore di compiere scelte consapevoli, sia le dinamiche concorrenziali penalizzando le aziende realmente impegnate in pratiche sostenibili compromettendo, di conseguenza, il progresso verso lo sviluppo sostenibile. Sono state analizzate, quindi, in dettaglio le fattispecie critiche legate al greenwashing, evidenziando come la comunicazione ambientale sia attualmente priva di una regolamentazione generale. Così, in assenza di una normativa dedicata, la disciplina applicabile ai cosiddetti green claims deve essere ricavata da disposizioni di carattere generale, sia a livello europeo che nazionale. Da un lato, troviamo il quadro normativo che tutela i consumatori dalle pratiche commerciali scorrette, regolato in ambito europeo dalla direttiva 2005/29/CE (recentemente modificata dalla direttiva 2024/825/UE che ha introdotto specifiche disposizioni contro le dichiarazioni ambientali ingannevoli), e in Italia dal Codice del Consumo, con particolare riferimento agli artt. 18-26. Tali disposizioni vietano pratiche ingannevoli o omissive che possano falsare il comportamento economico del consumatore, includendo informazioni ambientali false o non verificabili che incidano sulla sua capacità di autodeterminazione. Dall’altro lato, nei rapporti tra imprese, il mendacio concorrenziale riconducibile al greenwashing, oltre a poter configurare pubblicità ingannevole ai sensi del d.lgs. 145/2007, rientra tra le condotte sleali disciplinate dall’art. 2598, n. 3, c.c., che sanziona i comportamenti contrari ai principi di correttezza professionale e idonei a danneggiare le aziende concorrenti. Il fenomeno del greenwashing assume particolare rilevanza anche nell’ambito del difetto di conformità sostenibile dei beni di consumo, in particolare alla luce delle innovazioni introdotte dalla direttiva 2019/771/UE, recepita con il d.lgs. n. 170/2021, e dalla più recente direttiva 2024/1799/UE sul right of repair. Sebbene il principio di sostenibilità non sia esplicitamente richiamato tra i requisiti di conformità, le recenti normative europee hanno introdotto criteri innovativi per la valutazione della conformità, quali durabilità, riparabilità e compatibilità dei prodotti, consentendo così di interpretare la disciplina in modo sistematico e assiologico, rendendo la sostenibilità un parametro rilevante nella valutazione della conformità contrattuale. In tale prospettiva il divario tra le dichiarazioni di sostenibilità fornite prima dell’acquisto e le effettive caratteristiche del bene compravenduto può configurare non solo una violazione del divieto di pratiche commerciali scorrette, ma anche un inadempimento contrattuale rispetto all’obbligo del venditore di consegnare beni conformi al contratto. L’assenza di una disciplina generale specifica per le dichiarazioni ambientali si riflette sul piano rimediale nella mancanza di rimedi dedicati specificamente al fenomeno del greenwashing. Preso atto di tale lacuna normativa si sono presi in esame i principali strumenti di tutela a disposizione, che si articolano su due livelli distinti ma interconnessi: tutela della concorrenza, attraverso interventi sia di public enforcement che di private enforcement; tutela del consumatore, la quale si declina in due dimensioni principali, le pratiche commerciali scorrette, regolamentate per garantire trasparenza e correttezza nella comunicazione commerciale (con strumenti di enforcement sia pubblici che privati) e il difetto di conformità che si verifica quando le caratteristiche del bene consegnato non corrispondono alle aspettative legittime generate dalle dichiarazioni pubbliche, attivando rimedi contrattuali specifici. Questi due ambiti disciplinari, pur distinti, si intrecciano in modo significativo: come detto, un’informazione ambientale ingannevole può configurare non solo una pratica scorretta, ma anche una violazione degli obblighi di conformità dei beni venduti, con conseguente possibilità di scelta del rimedio da parte del consumatore. Ciò comporta un ampliamento delle tutele offerte al consumatore avverso il greenwashing, in quanto questo potrà essere sanzionato non solo con gli strumenti previsti per le pratiche sleali, ma anche mediante i rimedi applicabili ai beni non conformi. Tuttavia, permangono ancora criticità che ostacolano una piena effettività delle tutele. In primo luogo, la differenziazione soggettiva delle tutele rende la disciplina assai disarticolata e, pertanto, priva di sistematicità. In particolare, poi, guardando alla posizione del consumatore, se l’introduzione del comma 15-bis nell’art. 27 del Codice del Consumo, in recepimento della direttiva 2019/2161/UE, ha segnato un’importante evoluzione in quanto per la prima volta si è sancita esplicitamente la possibilità per i consumatori di agire in sede giudiziale per ottenere rimedi come il risarcimento del danno, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, la mancanza di chiarezza su aspetti fondamentali quali, ad esempio, la natura della responsabilità (contrattuale o extracontrattuale), la cumulabilità dei rimedi caducatori con il risarcimento del danno, i requisiti applicativi e l’assenza di una disciplina organica sull’esercizio dei rimedi stessi, limita l’effettività della tutela offerta. Tali lacune lasciano spazio a interpretazioni divergenti e mettono in evidenza la necessità di ulteriori interventi legislativi. Quanto alla disciplina sulla conformità dei beni, la principale criticità concerne la mancata espressa gerarchizzazione tra i rimedi primari nel sistema normativo vigente; la libertà di scelta tra riparazione e sostituzione, pur vantaggiosa per il consumatore, risulta poco coerente con gli obiettivi di sostenibilità. In assenza di una preferenza normativa per la riparazione – intrinsecamente più sostenibile rispetto alla sostituzione – si rischia di incentivare soluzioni meno sostenibili, vanificando le finalità ambientali sottese alla disciplina. L’attuale regime soffre, infine, anche di una mancanza di coordinamento tra le discipline sulle pratiche commerciali scorrette e sulla conformità dei beni di consumo. È molto probabile, infatti, che le due patologie possano coesistere consentendo al consumatore di attivare in via alternativa i due differenti sistemi di protezione. Di conseguenza, sarà possibile per il consumatore attivare direttamente i rimedi caducatori previsti dalla disciplina sulle pratiche commerciali scorrette, bypassando l’iter gerarchico previsto, invece, dalla disciplina sul difetto di conformità. Alla luce di queste considerazioni è emersa, dunque, l’opportunità di un’ulteriore evoluzione normativa che introduca una regolamentazione puntuale e sistematica dei green e sustainable claims all’interno dei flussi informativi avviati dall’impresa, garantendo rimedi coerenti, proporzionati ed efficaci idonei a contrastare il fenomeno del greenwashing. Solo così sarà possibile valorizzare il ruolo del consumatore critico e costruire un sistema economico sostenibile, capace di rispondere alle esigenze delle generazioni presenti senza compromettere quelle future.
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