Mollo, Giovanni (2008) Gli amministratori non esecutivi ed il dovere di gestione informata. [Tesi di dottorato] (Inedito)

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Tipologia del documento: Tesi di dottorato
Lingua: Italiano
Titolo: Gli amministratori non esecutivi ed il dovere di gestione informata
Autori:
AutoreEmail
Mollo, Giovannig.mollo@unina.it
Data: 17 Dicembre 2008
Numero di pagine: 203
Istituzione: Università degli Studi di Napoli Federico II
Dipartimento: Diritto comune patrimoniale
Dottorato: Diritto comune patrimoniale
Ciclo di dottorato: 20
Coordinatore del Corso di dottorato:
nomeemail
Quadri, Enrico[non definito]
Tutor:
nomeemail
Amatucci, Carlo[non definito]
Data: 17 Dicembre 2008
Numero di pagine: 203
Parole chiave: amministratori informazione responsabilità
Settori scientifico-disciplinari del MIUR: Area 12 - Scienze giuridiche > IUS/04 - Diritto commerciale
Depositato il: 13 Nov 2009 12:37
Ultima modifica: 27 Nov 2014 11:29
URI: http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/3311

Abstract

Uno degli aspetti marcanti della riforma del 2003 è individuabile nell’eliminazione dell’obbligo di vigilanza sul generale andamento della gestione “che trasformava la responsabilità dell’amministratore in una sorta di responsabilità oggettiva la cui violazione, presunta o reale che fosse, è stata all’origine della quasi totalità delle cause di responsabilità civile promosse dalle società nei confronti degli amministratori ed è stata, assai di frequente, ‘usata’ dai pubblici ministeri che hanno promosso azione penale nei confronti degli amministratori per i reati previsti nel codice civile a carico degli amministratori anche per fondare la responsabilità penale degli stessi” (V. Buonocore). La nuova disciplina “ha preso atto del dato di fatto, noto a tutti, della sostanziale diversità tra consigliere delegato e consiglieri delegati: solo il primo lavora a full time per tutto l’anno (mentre i consiglieri deleganti partecipano a una dozzina di consigli di amministrazione all’anno, della durata di qualche ora ciascuno), ha una retribuzione che è almeno 10-15 volte quella dei consiglieri senza delega. È a capo della struttura ed è perciò in grado di conoscere i fatti e le criticità gestionali. La riforma del 2003 ha preso atto di tutto ciò e ha di conseguenza differenziato doveri e responsabilità degli organi delegati da quelli dei consiglieri deleganti, differenza che era sostanzialmente ignorata dalla giurisprudenza anteriore alla riforma […]” (F. Bonelli). Il dovere di vigilanza sul generale andamento della gestione è stato sostituito, pertanto, dall’obbligo di valutare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile; di esaminare, quando elaborati, i piani strategici, industriali e finanziari della società; di valutare il generale andamento della gestione. Indispensabile in tale sistema diventa l’esistenza di una corretta rete informativa che consenta un costante ed adeguato flusso informativo dagli amministratori esecutivi, naturali depositari della maggior parte delle informazioni attinenti la gestione sociale, agli amministratori non esecutivi. Il legislatore della riforma, cosciente del ruolo dell’informazione nell’ambito dell’organo amministrativo, ha attribuito specifici doveri informativi al presidente del consiglio di amministrazione e agli amministratori delegati. Allo stesso tempo ha imposto agli amministratori un generale dovere di agire in modo informato. Il presente lavoro costituisce una ricostruzione logica del percorso ora delineato che, partendo dalle origini dell’istituto della delega, evidenzia la sempre maggiore differenziazione del ruolo degli amministratori deleganti rispetto ai delegati fino alla riforma del 2003 dove, in presenza di delega, la distinzione non è più, come nel sistema precedente, tra amministratori ed amministratori delegati ma tra amministratori deleganti e amministratori delegati o, con terminologia di origine anglosassone, tra amministratori non esecutivi e amministratori esecutivi. Lo studio affronta, innanzitutto, il rapporto esistente tra gli amministratori non esecutivi e quelli esecutivi nella sua fase genetica, e cioè nel momento in cui la delega ad amministrare viene conferita generando, così, la nascita delle due diverse categorie di amministratori. Ruolo centrale nel presente lavoro viene riconosciuto all’informazione quale strumento indispensabile per il corretto adempimento delle obbligazioni gravanti sugli amministratori non esecutivi. In particolare vengono analizzati gli obblighi informativi a carico del presidente del consiglio di amministrazione, dei consiglieri delegati, degli amministratori interessati e, infine, il generale dovere di informarsi gravante sugli amministratori. Analizzato lo strumento che consente il collegamento tra le due diverse categorie di amministratori in presenza di delega ad amministrare, l’analisi si concentra sui doveri e sulle responsabilità degli amministratori non esecutivi alla luce della vigente disciplina.

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