Ambrosio, Angelo (2010) La proposta di concordato preventivo e la teoria dell'informazione. [Tesi di dottorato] (Inedito)

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Tipologia del documento: Tesi di dottorato
Lingua: Italiano
Titolo: La proposta di concordato preventivo e la teoria dell'informazione
Autori:
AutoreEmail
Ambrosio, Angeloangheloa@libero.it
Data: 30 Novembre 2010
Numero di pagine: 209
Istituzione: Università degli Studi di Napoli Federico II
Dipartimento: Diritto dell'economia
Scuola di dottorato: Scienze giuridico-economiche
Dottorato: Diritto dell'economia
Ciclo di dottorato: 23
Coordinatore del Corso di dottorato:
nomeemail
Lucarelli, Francesco[non definito]
Tutor:
nomeemail
Bocchini, Ermanno[non definito]
Data: 30 Novembre 2010
Numero di pagine: 209
Parole chiave: Informazione concordato preventivo
Settori scientifico-disciplinari del MIUR: Area 12 - Scienze giuridiche > IUS/04 - Diritto commerciale
Depositato il: 06 Dic 2010 11:22
Ultima modifica: 30 Apr 2014 19:46
URI: http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/8406

Abstract

La tesi ha ad oggetto la proposta di concordato preventivo, che viene analizzata alla luce degli studi più recenti di diritto commerciale nell’ambito della teoria dell’informazione. La ragione del metodo risiede nel fatto che con la riforma dell’istituto del concordato preventivo viene data maggiore rilevanza al mercato e, quindi, al contratto di concordato preventivo tra debitore e creditori. E poiché la recente teoria dell’informazione parte dall’assunto che il mercato è un sistema di informazioni decentrate e spontanee che può fallire per asimmetrie informative, la normativa relativa alla proposta di concordato viene esaminata sotto il profilo dell’informazione, in quanto, per definizione, ogni proposta di concordato presuppone una sostanziale asimmetria informativa dei creditori in ordine alla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del debitore. La tesi si articola in quattro capitoli. Nel primo capitolo, dopo aver illustrato la premessa metodologica e lo scopo della ricerca, mi sono soffermato sulle ragioni della riforma del 2005 in materia di concordato preventivo, così come integrata e modificata dall’intervento correttivo del 2007, e sulle correlate novità, con particolare riguardo agli aspetti “informativi”, ciò nell’ottica della teoria dell’informazione. La natura prevalentemente contrattualistica del nuovo concordato, il ridimensionamento del ruolo del tribunale, il venir meno della più parte degli aspetti pubblicistici della previgente disciplina, ha assegnato un ruolo centrale all’informazione nell’ambito del corretto svolgimento della procedura, fino al punto che - si potrebbe concludere - una procedura di concordato risulterà legittima nella misura in cui sarà articolata su adeguate informazioni: ciò sia nella fase propositiva (proposta del debitore), sia nella fase certificativo – privatistica (relazione del professionista incaricato), sia nella fase della certificazione pubblicistica (commissario giudiziale), sia nella fase del controllo (ammissione alla procedura e giudizio di omologazione), sia nella fase di risoluzione. Dalla ricerca è emerso con tutta evidenza la centralità dell’informazione nell’ambito della nuova procedura: ciò in connessione alla nuova connotazione prevalentemente privatistica del riformato istituto del concordato preventivo. Nei capitoli successivi si sono analizzate le diverse fasi della procedura e si è fatta applicazione al concordato delle diverse tipologie della circolazione dell’informazione e, quindi, informazione transitiva, informazione riflessiva ed informazione interattiva. In particolare nel secondo capitolo si sono approfondite le problematiche relative all’informazione che potremmo definire transitiva: cioè alle informazioni sottostanti, inerenti e correlate alla proposta formulata dal debitore e destinate ai creditori. Quindi ci si è soffermati su: a) le scritture contabili, b) la relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa; c) lo stato analitico ed estimativo, l’elenco nominativo dei creditori; d) l’elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore; e) sul valore dei beni; f) sui profili contabili della proposta ai creditori; g) sulla relazione aggiornata del professionista; h) sui profili aziendalistici della proposta ai creditori ed informativa economica. In particolare ci si è soffermati sulle modalità di rappresentazione della situazione di crisi, nei profili contabili ed aziendalistici, nonché della eventuale proposta liquidatoria o di risanamento, sugli obblighi del professionista redattore della relazione aggionata, sulla veridicità e fattibilità del piano, sulle possibilità e modalità di integrazione dello stesso e sulla rilevanza giuridica dei dati contabili. Nel terzo capitolo si sono affrontate problematiche inerenti l’informazione riflessiva dei creditori, ponendo in evidenza gli obblighi del comitato di informarsi, che va oltre il diritto di essere informati, ai fini della decisione del parere sulla proposta di concordato. È stata, altresì, analizzata l’informazione interattiva tra i diversi organi della procedura (commissario giudiziale, pubblico ministero, creditore, tribunale). Più specificamente ci si è occupati del procedimento ponendo in evidenza la collaborazione informativa e la circolazione informativa tra i diversi organi della procedura. Dalla disamina è emerso che la nuova configurazione sostanziamente contrattualistica dell’accordo presuppone un’adeguata informazione riflessiva da parte dei creditori, essendo indispensabile che essi esprimano un voto consapevole, pena la nullità del concordato medesimo. Tale informazione riflessiva presuppone che a monte vi sia stata un’adeguata informazione transitiva, proveniente dal debitore, dal professionista incaricato, dal commissario giudiziale. Tale informazione transitiva e riflessiva sono, poi, funzionali alla realizzazione di un’adeguata informazione interattiva tra i vari organi della procedura. Infine nel quarto capitolo si è affrontata la problematica, sempre riguardata sotto il particolare aspetto della teoria dell’informazione, dell’omologazione della proposta e della strumentalità dell’informazione nella procedura concordataria, pervenendosi alla conclusione che nella materia del concordato preventivo trova applicazione integrale il principio della strumentalità dell’informazione, elaborato dalla più recente dottrina per spiegare che, in molti casi, l’ordinamento giuridico non favorisce solo una simmetria informativa, ma richiede anche il controllo pubblico sull’accordo che, nel caso in esame, debitore e creditori stanno per concludere, a tutela di interessi indispensabili, tutelati da norme imperative.

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