Savino, Fabio (2011) I NUOVI MEZZI DI PROVA IN APPELLO: TRA INDISPENSABILITA' E RILEVANZA. [Tesi di dottorato] (Inedito)

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Tipologia del documento: Tesi di dottorato
Lingua: Italiano
Titolo: I NUOVI MEZZI DI PROVA IN APPELLO: TRA INDISPENSABILITA' E RILEVANZA
Autori:
AutoreEmail
Savino, Fabiofabiosavino@hotmail.it
Data: 28 Novembre 2011
Numero di pagine: 258
Istituzione: Università degli Studi di Napoli Federico II
Dipartimento: Diritto dei rapporti civili ed economico-sociali
Scuola di dottorato: Scienze giuridico-economiche
Dottorato: Diritto processuale civile
Ciclo di dottorato: 24
Coordinatore del Corso di dottorato:
nomeemail
Boccagna, Salvatoresalvatore.boccagna@unina.it
Tutor:
nomeemail
Della Pietra, Giuseppegiuseppe.dellapietra@uniparthenope.it
Data: 28 Novembre 2011
Numero di pagine: 258
Parole chiave: NUOVI MEZZI DI PROVA IN APPELLO
Settori scientifico-disciplinari del MIUR: Area 12 - Scienze giuridiche > IUS/15 - Diritto processuale civile
Depositato il: 09 Dic 2011 08:48
Ultima modifica: 15 Lug 2015 01:00
URI: http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/8641

Abstract

La disciplina dei nuovi mezzi di prova in appello deve confrontarsi con una nozione controversa che a quasi quarant'anni dalla sua introduzione è ancora foriera di dubbi ed incertezze. Gli articoli 437 comma 2 e 345 comma 3 prevedono che non sono ammessi nuovi mezzi di prova in appello salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione. La nozione di indispensabilità è stata oggetto di varie e complesse interpretazioni che negli anni non sono tuttavia riuscite ad esprimere un risultato più o meno condiviso, nonostante alcuni punti fermi individuabili nelle pronunce a Sezioni Unite del 2005 e nell'intervento del legislatore del 2009 sull'art. 345 comma 3, in tema di nuove produzioni documentali. La complessità delle opinioni formulate, in uno alla mai sopita incertezza interpretativa, si è arricchita di un ulteriore elemento di riflessione e, se vogliamo, di contraddizione:l'introduzione nell'ambito del procedimento sommario di cognizione della disciplina di cui all'art. 702 quater. Qui il legislatore nel disciplinare l'ingresso delle nuove prove nel giudizio di appello avverso l'ordinanza conclusiva di tale procedimento ha previsto il criterio della rilevanza in luogo di quello dell'indispensabilità. La discrasia esistente tra la disciplina di cui agli articoli 437 comma 2 e 345 comma 3, da un lato, e l'art. 702 quater, dall'altro, costituisce un valido spunto per l' esame delle nozioni di indispensabilità e rilevanza in un costante raffronto tra esse che pone particolare attenzione alle ragioni che hanno indotto il legislatore del 2009 ad optare nel giudizio di appello avverso l'ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione per il criterio della rilevanza in luogo dell'indispensabilità.Proprio dal costante raffronto tra le nozioni di indispensabilità e rilevanza nasce una possibile definizione di indispensabilità ricavata sotto un duplice profilo: il primo di carattere più generale e di tipo qualititativo avente ad oggetto la sua funzione di criterio di selezione delle prove nel processo di appello; il secondo più propriamente quantitativo volto a delineare più nello specifico il contenuto della nozione.

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