Parisi, Pina (2006) L’indisponibilità dell’obbligazione tributaria e gli strumenti di definizione “concordata” del tributo. [Tesi di dottorato] (Inedito)

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Tipologia del documento: Tesi di dottorato
Lingua: Italiano
Titolo: L’indisponibilità dell’obbligazione tributaria e gli strumenti di definizione “concordata” del tributo
Autori:
AutoreEmail
Parisi, Pina[non definito]
Data: 2006
Tipo di data: Pubblicazione
Numero di pagine: 97
Istituzione: Università degli Studi di Napoli Federico II
Dipartimento: Scienze internazionalistiche e studi sul sistema politico ed istituzionale europeo
Dottorato: Istituzioni e politiche ambientali, finanziarie e tributarie
Ciclo di dottorato: 17
Coordinatore del Corso di dottorato:
nomeemail
Perrone Capano, Raffaele[non definito]
Tutor:
nomeemail
Fiorentino, Stefano[non definito]
Data: 2006
Numero di pagine: 97
Parole chiave: Indisponibilità, Definizione, Concordata
Settori scientifico-disciplinari del MIUR: Area 12 - Scienze giuridiche > IUS/12 - Diritto tributario
Depositato il: 30 Lug 2008
Ultima modifica: 30 Apr 2014 19:24
URI: http://www.fedoa.unina.it/id/eprint/979
DOI: 10.6092/UNINA/FEDOA/979

Abstract

La verifica dell’attuale vigenza del principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria è condotta con riferimento alla nuova impostazione dell’azione dell’Amministrazione finanziaria, in cui paiono attenuate le manifestazioni autoritative della potestà impositiva e sono sempre più frequenti le forme di esercizio consensuale del potere. Il lavoro intende preliminarmente circoscrivere il tema enucleando, in termini di teoria generale delle obbligazioni, l’esatta portata del rapporto giuridico d’imposta ed il contenuto dell’obbligazione tributaria, affrontando la questione relativa alla configurabilità della categoria peculiare, “pubblicistica”, di obbligazione, distinta da quella delineata ai fini civilistici, e quindi l’indagine se esista, in sostanza, una definizione “autoctona” dell’obbligazione d’imposta, con ogni eventuale peculiarità di accezione e di regime giuridico, valida ai soli fini del diritto tributario. Prima di entrare nello specifico tema dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria si è tuttavia ritenuto opportuno affrontare la reale portata del concetto di “disponibilità”, per poi verificarlo in applicazione dei nuovi strumenti deflativi del contenzioso, degli istituti di definizione “concordata” dei tributi, anche appartenenti a realtà ormai superate. L’esplicazione dell’effetto dispositivo, in particolare del potere di rinunzia, anche alla luce delle più o meno recenti tesi dottrinali, permetterà di chiarire l’equivoco concettuale di fondo tra la disponibilità di un diritto e di un potere, e quello tra indisponibilità del “diritto di supremazia tributaria”, quale potere riservato di istituire e regolamentare tributi, come tale non negoziabile; disponibilità dei poteri di accertamento, in base ad esperienze anche meno recenti pur appaltabili o concedibili; disponibilità della singola obbligazione tributaria, sorta in seguito al concreto verificarsi del presupposto di fatto e nei confronti di un contribuente determinato. Punto di partenza per così dire “provocatorio” e “contrario” potrebbe essere rappresentato da una risalente - quanto minoritaria - teoria che, in antitesi con quella tradizionale, già aveva sostenuto che l’obbligazione tributaria potrebbe dirsi sia derogabile che disponibile. Nella convinzione che potrà essere utile e “difendibile”, per così dire, non soltanto una trattazione in qualche modo “precisamente” ricognitiva di quanto già detto, ma anche, e forse soprattutto, un – non semplice - tentativo di non ripetere tutto quanto già scritto e detto, aggiungendovi un contenuto realmente “nuovo” almeno in relazione all’articolazione delle conclusioni, sembra opportuno procedere non ad una – anche questa già letta – elencazione degli istituti di definizione consensuale del tributo, ma piuttosto ad una trattazione “trasversale”, strumentale, ai soli fini del thema, e per un’attenzione all’imposta in chiave logico – giuridica più che finanziaria. Le passate esperienze e soprattutto la nuova centralità dell’amministrazione c.d. concordata, filtrate attraverso le correnti giurisprudenziali ed i lavori della letteratura, nonché - spesso - anche attraverso la prassi applicativa degli istituti considerati, dimostrerà se il tradizionale dogma dell’indisponibilità sia ancora valido, e solo con leggerezza si sia proceduto, per le moderne esperienze, a chiamare – incautamente – in causa i riferimenti alla transazione, o alla disposizione del credito tributario. In tal modo essi dovrebbero essere piuttosto intesi come una integrazione ed una interpretazione del principio dell’indisponibilità. O, ancora, se si debba sostanzialmente confermare il suddetto principio, sia pure temperandolo, attraverso il bilanciamento con interessi e principi diversi, riconoscendo la disposizione di numerose deroghe legislative. O se, invece, si stia già vivendo un New Deal del diritto tributario che, in nome della stabilità, della certezza e della praticabilità della corrispondenza del prelievo fino al limite di un “rischio consentito”, abbia cercato e trovato nuove forme di contraddittorio e di esercizio consensuale del potere, senza però portare con sé un’adeguata riflessione in termini di teoria generale, a testimonianza di un non raro scollamento tra teoria e prassi. In sostanza, se sia possibile abbandonare il dogma dell’indisponibilità, in nome di deroghe così evidentemente forti da aver contraddetto la medesima regola. Bisognerà, eventualmente, in tal senso, suffragare l’odierno scenario della teoria del diritto tributario con giustificazioni differenti, tentando di comprendere se solo possa consentirlo una lettura in chiave costituzionale dei nuovi meccanismi di determinazione del presupposto del rapporto d’imposta, senza per ciò dover negare gli stessi punti di partenza e le garanzie dei principi della capacità contributiva, del buon andamento e dell’imparzialità, oppure se ci si debba necessariamente fermare ad un mero tentativo se non si vogliano contraddire i cardini dello stesso Stato di diritto, rimettendo, ancora una volta, tutto il percorso irrimediabilmente a zero.

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